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Organismo di valutazione: alcuni chiarimenti forniti dalla Civit


di Dionisia Foscarini

La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit) ha risposto nei mesi di febbraio e marzo 2011 ad alcune richieste di chiarimenti inviate da alcune P.A., fornendo precisazioni in merito all’organismo di valutazione e al nuovo sistema di valutazione disciplinato dal Dlgs. n. 150/09.

Di seguito sono stati commentati i pareri della Civit ritenuti più interessanti per gli Enti Locali.

Mancato adeguamento alle disposizioni contenute dal Dlgs. n. 150/09

Un Istituto sanitario ha posto alcuni quesiti circa il mancato adeguamento del proprio ordinamento alle previsioni contenute nel Dlgs. n. 150/09 entro il 31 dicembre 2010, chiedendo se dovessero quindi applicare soltanto le disposizioni dettate dagli artt. 16, comma 3, e  31, comma 4 oppure l’intera disciplina contenuta nei Titoli II e III.

Inoltre, è stato chiesto anche se, nelle more dell’adeguamento, sia legittimo adottare disposizioni regolamentari di dettaglio e se queste ultime possano contenere una disciplina diversa dal dato testuale e prevedere norme non vincolanti.

La Commissione (vedi newsletter marzo 2011) ha già avuto modo di chiarire che in caso di mancato adeguamento entro il 31 dicembre 2010 ai principi contenuti nel Decreto gli Enti inadempienti devono applicare soltanto le norme gli articoli e i commi sopra richiamate, fatta salva la possibilità per gli stessi di operare una più ampia applicazione.

In merito alla possibilità di adottare le disposizioni di dettaglio, la Civit ha precisato che queste possono trovare applicazione purché siano rispettati i principi contenuti nelle disposizioni di cui all’art. 16, comma 2, e art. 31, comma 1.

Costituzione degli OIV presso le Autorità portuali

E’ stato chiesto alla Civit se le Autorità portuali siano tenute a costituire gli OIV.

Secondo la Commissione spetta alle singole Autorità scegliere le modalità con le quali misurare e valutare la performance del personale, tenendo conto di quanto stabilito dalle Leggi Regionali di appartenenza, ai sensi degli artt. 16 e 31 del citato Decreto.

Infatti, mentre l’art. 2 del Dlgs. n. 150/09 si riferisce ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche il cui rapporto sia disciplinato dal Dlgs. n. 165/00, l’Autorità portuale, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 84/94, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia amministrativa, nonché autonomia di bilancio e finanziaria, ma non è una P.A. richiamata dal citato Dlgs. n. 165/01.

Infatti, il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato disciplinato dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto che le Autorità portuali non sono obbligate a costituire l’OIV ai sensi dell’art. 14 del Dlgs n. 150/09.

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