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Il diritto di accesso: non può essere usato per esercitare un controllo generalizzato sugli atti della P.A.


Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza  n. 7650/10
di Dionisia Foscarini

Il diritto di accesso non può essere usato per esercitare un controllo generalizzato dell’Ente.

Questo l’importante principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso proposto dai genitori di uno studente, avverso il diniego alla richiesta di ottenere le copie dei compiti svolti dall’intera classe.

Nel caso di specie, i genitori di un alunno avevano chiesto l’accesso agli elaborati di determinate materie del proprio figlio e di tutta la classe in determinate materie e l’Istituto scolastico l’aveva negato.

Gli interessati avevano proposto, avanti il Tar, ricorso per l’annullamento di tale diniego e i giudici avevano accolto il ricorso solo in parte, ammettendo l’accesso solo agli elaborati del figlio, respingendo la richiesta di accesso alle copie dei compiti svolti da tutti i compagni.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la richiesta di accesso agli elaborati di tutti i compagni di classe appare un controllo generalizzato sull’operato dei docenti, che hanno il compito di formare e verificare i risultati raggiunti dai ragazzi.

La richiesta d’accesso agli elaborati di tutti, motivata per “poter svolgere un confronto tra i vari compiti” non può essere accolta, perché la correzione dei compiti non è una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento.

Il Consiglio di Stato ha così ritenuto legittima la decisione del Giudice di primo grado che ha limitato l’istanza ai soli documenti del figlio, in quanto il raffronto risultava eccessivo rispetto al loro interesse, che poteva essere tutelato con l’accesso agli elaborati del proprio figlio.

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