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Diritto di accesso: i consiglieri comunali possono accedere alle liste dei contribuenti e agli atti delle partecipate


Tar Campania, Sez. VI, sentenza  n. 26573/10 e Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza  n. 7083/10
di Dionisia Foscarini

I consiglieri possono accedere alle liste dei contribuenti.

Il diritto di accesso che il Legislatore riconosce agli amministratori locali è, infatti, particolarmente ampio, avendo gli stessi “diritto di ottenere dagli uffici (…) tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato” (art. 43, D.lgs. n. 267/00).

La norma ha previsto al consigliere un diritto pieno e non comprimibile atteso che la speciale normativa non ha previsto alcun limite nemmeno a tutela della riservatezza, fermo restando, tuttavia, il dovere per gli amministratori di mantenere il segreto “nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Il Tar Campania, con la sentenza in commento, ha ribadito tale principio accogliendo il ricorso proposto da due consiglieri comunali.

Nel caso di specie, i cosiglieri avevano chiesto al Comune di accedere ai ruoli Tarsu e Ici, in formato elettronico al fine di poter svolgere al meglio le proprie  funzioni.

Il Comune si era opposto, affermando che l’accesso agli elenchi dei contribuenti incideva sui dati soggetti alla privacy e contestando, in particolare, il rilascio su supporto informatico, in quanto quest’ultimo, a parere dell’Ente, era soggetto a più facili manipolazioni e a una più agevole divulgazione.

Il Tar ha accolto il ricorso, precisando che l’art. 43, del Tuel ha previsto che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici (…) tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.

Tale diritto si riferisce, in maniera incondizionata, a tutti gli atti utili all’esercizio delle loro funzioni per consentire agli stessi la valutazione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione.

L’aggettivo “utile” non comporta alcuna limitazione al diritto di accesso, ma estende lo stesso a qualsiasi atto, notizia e informazione che possa servire a svolgere al meglio il mandato amministrativo e il nesso tra l’informazione e l’utilità non può essere stabilita dagli uffici, ma è riservata alla valutazione degli stessi interessati.

Un pacifico orientamento giurisprudenziale ha chiarito che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali ha una ratio diversa da quello dei cittadini, in quanto il primo è finalizzato all’esercizio del proprio mandato, il secondo è rivolto a permettere di conoscere atti e documenti per la tutela di proprie situazioni soggettive, eventualmente lese.

Al consigliere comunale, pertanto, non può essere opposto alcun diniego (salvo pochi casi eccezionali, da motivare puntualmente e adeguatamente,  e salvo il caso in cui lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che l’Ente realizzi correttamente la propria attività.

Tale diritto non trova alcuna limitazione riguardo all’eventuale natura riservata dei dati contenuti negli elenchi, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio, come chiarito anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2716/04.

Quanto alle modalità del rilascio dei documenti, i giudici hanno osservato come non esiste alcuna preclusione al rilascio degli elenchi su supporto informatico, purchè i consiglieri forniscano adeguata giustificazione delle ragioni circa la modalità del rilascio.

Infatti la Legge n. 241/90 ha definito documento amministrativo “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica e elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti”

Il Tar, nella pronuncia in commento, ha precisato che i ruoli della Tarsu e dell’Ici non contengono dati sensibili, ma dati personali e, in ogni caso, il Dpr n. 600/73 ha previsto la pubblicazione di tali elenchi presso gli uffici delle imposte e del Comune.

Inoltre la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nominativi dei contribuenti è disciplinata espressamente dall’art. 22 della Legge n. 241/90.

Il Tar Campania ha quindi accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione il rilascio delle copie richieste.

Per quanto riguarda l’estensione del diritto di accesso dei consiglieri, il Consiglio di Stato nella recente pronuncia n. 7083/10 ha ribadito che tale diritto è stato riconosciuto anche verso gli atti inerenti le modalità di gestione dei servizi pubblici locali da parte di società miste.

Nel caso di specie, un consigliere aveva chiesto l’accesso agli atti di una società mista che gestiva un servizio comunale.

La società aveva negato l’accesso e il consigliere aveva impugnato l’atto di fronte al Tar che aveva accolto il ricorso.

Il Consiglio ha precisato che tutto ciò che concerne l’attività della P.A. deve essere messo a disposizione del consigliere, al fine di adempiere al proprio ufficio, potendo, solo in casi eccezionali, rinviare l’accesso, ma mai negarlo in via definitiva.

Una società mista, con partecipazione maggioritaria dell’Ente locale, pur essendo una società di diritto privato, è una società che svolge uno o più servizi pubblici locali ed assoggettata ai poteri di verifica del consigliere comunale.

Il Consiglio ha comunque precisato che tale richiesta deve essere diretta all’Amministrazione comunale, che poi provvederà alle modalità con cui tali documentazioni dovranno pervenire al consigliere.

Sulla genericità della domanda, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale motivo non può determinare il diniego definitivo, ma di invito alla precisazione dei documenti di cui si chiede l’accesso.

Il Consiglio di Stato, ha rigettato definitivamente l’appello, e ha consentito l’accesso ai documenti

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