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La mobilità riguarda solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato


Tar Veneto, Sez. III, Sent. n. 5481/10
di Alessio Tavanti

la mobilità configura una cessione del contratto, e come tale può essere utilizzata solo nei i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, ai fini dell’anzianità di servizio, non possono essere valutati i rapporti di lavoro a tempo determinato antecedenti al passaggio di ruolo nell’Amministrazione di appartenenza.

E’ quanto ha affermato il Tar Veneto, con la sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso promosso da un dipendente pubblico avverso gli atti di una procedura concorsuale interna finalizzata ad effettuare una progressione verticale.

nel caso di specie, l’amministrazione aveva indetto un concorso  interno per una progressione verticale e aveva escluso un dipendente ritenuto non in possesso dei titoli di servizio richiesti

Il dipendente escluso aveva presentato ricorso al Tar, lamentando il mancato riconoscimento, ai fini della valutazione dei titoli, del servizio a tempo determinato prestato presso altra Amministrazione.

I Giudici amministrativi ha ritenuto infondate le ragioni del dipendente, sostenendo che l’Amministrazione non poteva riconoscere il servizio predetto, in quanto, in caso di mobilità intercompartimentale ex. art. 30 Dlgs. n. 165/01, non può essere conteggiata l’anzianità relativa ai rapporti a tempo determinato, antecedenti al passaggio di ruolo nell’Amministrazione di provenienza.

Tale istituto, infatti, configura una cessione di contratto e il lavoro ceduto che può essere considerato è solo quello a tempo indeterminato.

L’Amministrazione, nella valutazione dei titoli, poteva prendere in considerazione solo la decorrenza dei periodi continuativi, decorrenti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non anche i periodi a tempo determinato, come richiesto dal dipendente.

Tali periodi rilevano ai fini pensionistici, ma non anche ai fini del computo dell’anzianità di servizio in un procedimento.

Alla luce di tali considerazioni, il Tar ha ritenuto corretta la procedura dell’Ente e ha respinto il ricorso presentato dal dipendente.

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