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Atti amministrativi: la nota del Sindaco non è qualificabile come provvedimento


Tar Veneto, Sez. II, Sent. n. 17/11
di Alessio Tavanti

E’ inammissibile il ricorso contro una nota del Sindaco in quanto, non essendo qualificabile come provvedimento amministrativo, non è idonea a esprimere un potere autoritativo della PA.

E’ quanto affermato dal Tar Veneto con la sentenza in commento, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una ditta proprietaria di un terreno, avverso la nota del Sindaco che invitava il ricorrente a riportare detta area ad uso agricolo, secondo quanto previsto da un precedente provvedimento regionale.

Nel caso di specie, una ditta titolare del permesso di escavazione di una cava era stata intimata, con Delibera regionale, a restituire il terreno ad uso agricolo.

Tale riconversione era rimasta inadempiuta e il Sindaco del Comune interessato, aveva inviato una nota a tutti i soggetti coinvolti, al fine di sollecitare l’attivazione delle procedure di riconversione.

Avverso tale nota, la proprietaria del terreno ha presentato ricorso al Tar per richiederne l’annullamento, sostenendo l’incompetenza del Sindaco.

Il Giudice amministrativo ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla ditta proprietaria in quanto l’atto impugnato ha natura di mera comunicazione il cui contenuto è qualificabile come invito.

In tal senso, nemmeno rileva la circostanza che la nota contenga l’invito alle Amministrazioni coinvolte a procedere affinché quanto deliberato venga puntualmente rispettato.

Infatti, in primo luogo l’invito concerne iniziative future ed eventuali che le Amministrazioni competenti dovranno assumere e inoltre, la delibera della Giunta Regionale, richiamata dal Sindaco, prevede sanzioni a carico dell’originario e non dell’attuale proprietario, il quale, acquisito il bene con le connesse obbligazioni potrebbe comunque subire l’intervento coattivo di ripristino dell’area, senza tuttavia essere obbligato ad attuarlo direttamente a proprie spese.

Il Tar ha quindi ritenuto inammissibile il ricorso in quanto è stato presentato avverso un atto che non rappresenta un provvedimento amministrativo, consistendo in una mera comunicazione.

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