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Istituzioni: ai membri del CdA non può essere erogata alcuna indennità


Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, Deliberazione n. 1065 del 23 dicembre 2010
di Federica Caponi

Anche ai membri del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni comunali e delle Aziende speciali, nel caso in cui tali organismi ricevano contributi da parte del Comune, non potrà più essere erogata alcuna indennità, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del Dl. n. 78/10.

Tale disposizione ha previsto che dal 31 maggio 2010 “la partecipazione ad organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti” è onorifica, fatto salvo il diritto al riconoscimento di gettoni di presenza, ove previsti, di importo non superiore ai 30 euro giornalieri.

Questo è quanto ha chiarito la Corte dei Conti della Lombardia, Sez. Contr., che nella Deliberazione in commento ha precisato che considerata la finalità perseguita dal Legislatore “deve ritenersi che in relazione alle istituzioni gli enti locali siano tenuti ad applicare rigorosi criteri di contenimento dei costi, considerato che le risorse che le stesse utilizzano sono provenienti in larga misura, se non totalmente, dall’ente locale di riferimento”.

Dopo l’entrata in vigore del Dl. n. 78/10 (art. 6, comma 2), secondo i Giudici contabili della Lombardia, non è più possibile attribuire alcun compenso ai soggetti che facciano parte di organi collegiali delle Istituzioni.

Inoltre, la Corte ha chiarito che tale divieto è applicabile anche “agli amministratori di enti dotati di personalità giuridica se questi ultimi ricevono contributi da enti pubblici”, quali ad esempio le Aziende speciali.

La Corte ha fornito queste precisazioni, rispondendo al Sindaco di un Comune che aveva chiesto se ai membri dell’Istituzione comunale, costituita per la gestione dei servizi alla persona, cui veniva erogata un’indennità di funzione determinata dalla Giunta comunale in misura non superiore a quella prevista per gli assessori del comune, dopo l’entrata in vigore della Manovra correttiva fosse ancora possibile erogare tale indennità.

I Giudici hanno precisato che nell’ambito della Manovra correttiva, il Legislatore ha dettato numerose norme dirette a contenere e razionalizzare la spesa pubblica, sia dello Stato che degli Enti Locali.

L’istituzione, come risulta dall’art. 114 del Tuel, è un organismo strumentale dell’Ente, dotato di autonomia gestionale.

Si tratta di un organismo che non ha personalità giuridica, ma opera all’interno del Comune con la sola autonomia gestionale.

In sostanza, è privo di un’autonoma soggettività e gli atti che compie sono imputabili direttamente al Comune, conseguentemente, a prima vista non sembrerebbe rientrare nel vincolo posto dal citato art. 6.

Ma i Giudici contabili hanno chiarito che tale interpretazione non appare condivisibile, considerando la ratio perseguita dal Legislatore con la Manovra correttiva.

Pertanto, dopo il 31 maggio 2010 secondo la Corte dei Conti Lombardia, non è più possibile attribuire alcun compenso ai soggetti che facciano parte di organi collegiali delle Istituzioni e delle Aziende speciali che ricevano contributi da parte del Comune.

Potranno “salvarsi” da tale vincolo soltanto le Aziende che siano pienamente indipendenti dal Comune nella gestione dei servizi affidati, quali ad esempio quelle che gestiscono servizi in attivo tipo le farmacie comunali, che a volte non solo non ricevono contributi da parte del Comune, ma riversano all’Ente proprietario parte degli utili prodotti.

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