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Sanzioni amministrative ai non residenti possono essere notificate con modalità diverse al deposito in cancelleria


Corte Costituzionale, sentenza. n. 365/10
di Dionisia Foscarini

Le disposizioni contenute nell’art. 22, commi 4 e 5, Legge n. 689/81, sono incostituzionali  nella parte in cui non prevedono la possibilità per i cittadini, che non abbiano dichiarato la residenza o eletto domicilio nel Comune dove ha sede il giudice adito, di richiedere modalità di notificazione alternative al deposito in cancelleria, perché violano il  principio di uguaglianza e il diritto di difesa.

Questo il principio sancito dalla Corte con la Sentenza in commento,  che ha dichiarato incostituzionale le norme contenute nel citato art. 22, commi 4 e 5, Legge n. 689/81

La Corte ha ritenuto di particolare importanza i mutamenti, di seguito elencati,  intervenuti nei sistemi di comunicazione.

  • il Dl. n. 193/09  (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) che ha introdotto, l’art. 149- bis c.p.c., “Notificazione a mezzo posta elettronica” il quale ha previsto  che “se non è fatto espresso divieto della legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC), anche previa estrazione di copia informatica del documento cartacea
  • l’art.  204 -bis del Dlgs.  n. 285/82, “Nuovo codice della strada”, comma 3, ha statuito  che il “ricorso e il decreto con cui il Giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’art. 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2001, n. 123/01”. Tale modifica ha il chiaro intento di porre rimedio al problema lamentato dal Giudice rimettente, circa il comportamento assenteista del ricorrente a fronte della comunicazione del provvedimento di convocazione con deposito presso la cancelleria.

La Corte Cost. ha precisato che lo sviluppo tecnologico, la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, l’evoluzione del quadro legislativo hanno confermato l’effetto discriminatorio della normativa censurata, circa il deposito dei provvedimenti presso la cancelleria, quale unico modo per effettuare le notificazioni al ricorrente che non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune o sede del Giudice adito, né abbia indicato un suo procuratore.

Pertanto, l’art. 22 della Legge n. 689/81 viola gli artt. 3 e 24 della Cost., nella parte in cui non prevede, a richiesta del ricorrente, modi di notificazione diversi al deposito presso la cancelleria.

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