Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Accesso agli atti: in corso di causa la valutazione è rimessa al giudice procedente


Tar Sicilia, Palermo, Sez. I Sent. n. 14412/10
di Alessio Tavanti

Il diritto di accesso agli atti, esercitato in corso di causa, è subordinato alla valutazione del giudice del relativo procedimento, che ai fini dell’ammissibilità ne deve valutare l’inerenza e la specifica rilevanza probatoria.

E’ quanto ha affermato il Tar Sicilia, con la sentenza in commento, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un dipendente di un Ente, in seguito al rifiuto della richiesta di accesso agli atti relativi al proprio rapporto di lavoro presentata all’Ente di appartenenza.

Nel caso di specie, l’istanza di accesso presentata dal dipendente era finalizzata all’utilizzo degli atti richiesti in un processo in corso dinanzi al giudice del lavoro.

A seguito del silenzio-rifiuto da parte dall’Ente datore di lavoro, il dipendente aveva presentato ricorso al giudice amministrativo.

Il Tar adito ha innanzitutto osservato che in materia occorre distinguere a seconda che la pretesa all’accesso agli atti della P.A. sia esercitata in un momento antecedente o a prescindere da un eventuale tutela dei propri interessi in sede giudiziaria, dalla diversa ipotesi di esercizio strettamente connesso ad un processo in corso di giudizio.

Infatti, mentre nel primo caso si tratta di valutare in generale l’interesse all’esibizione degli atti amministrativi richiesti che ben può coincidere con la finalità di cura o di difesa dei propri interessi giuridici (artt. 22 e ss Legge n. 241/90), nel caso di esercizio in corso di causa, tale diritto è soggetto a limiti più rigorosi.

Infatti, come ribadito dal Legislatore, da ultimo con il Dlgs. n. 104/10, allo stesso modo la giurisprudenza amministrativa da tempo afferma che la domanda di accesso in corso di causa è soggetta a limitazioni, stante il suo carattere strumentale “rispetto alle domande e alle eccezioni ivi formulate, conseguendone un diritto di accesso processualmente condizionato,la cui istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile ogni qualvolta riguardi atti non rilevanti ai fini del decidere”(Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 734/03).

Risulta evidente, pertanto, che la suddetta limitazione ai soli giudizi amministrativi discende dal fatto che solo in tale ambito il giudice amministrativo potrebbe direttamente valutare l’inerenza della domanda di accesso ai fini probatori, valutazione che precede il giudizio di fondatezza o meno della domanda stessa.

Per cui solo nel caso di pretesa all’accesso esercitata in corso di causa, la domanda deve essere rivolta direttamente al giudice procedente, affinché ne valuti non solo l’astratta inerenza, ma la specifica rilevanza probatoria.

Ciò in  quanto la posizione legittimante l’accesso dopo l’instaurazione di un contenzioso si qualifica e si specifica rispetto ad esso, per cui l’eventuale inutilizzabilità del documento amministrativo nel processo in atto fa venir meno l’interesse all’accesso.

Il giudice amministrativo alla luce di tali considerazioni ha ritenuto di aderire all’orientamento secondo cui la “pendenza di un processo civile – peraltro in fase istruttoria riguardante l’accertamento delle medesime circostanze, in funzione delle quali è stata rivolta la presente istanza di accesso – incide in maniera determinante sull’interesse ad agire in questa diversa sede giurisdizionale. La sede processuale civile, nella quale pende il giudizio, è quella naturalmente deputata a valutare la rilevanza dei documenti in relazione al thema decidendum e, in caso positivo, ad ordinarne la produzione … ai sensi dell’articolo 213 c.p.c.” (Tar Molise, Sent. n. 252/09).

In conclusione, sulla base di tale orientamento, il Tar ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal dipendente, volto al riconoscimento del diritto di accesso ai documenti dell’Ente di appartenenza, ritenendo competente a decidere il giudice dello specifico procedimento in corso rappresentato, nel caso di specie, dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro, in quanto naturalmente legittimato e competente a verificarne l’inerenza e la fondatezza ai fini della decisione del processo.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni