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Scuola: il nuovo opuscolo informativo del Garante sulla privacy


Vademecum “La privacy tra i banchi di scuola”
di Andrea Marmugi

Il Garante ha rilasciato un conciso vademecum con il quale ha fornito alcune indicazioni generali sul tema della privacy a scuola, tratte da provvedimenti, pareri e note.

L’opuscolo fornito dal Garante ha come finalità principale quella di agevolare tutti i soggetti interessati a districarsi con maggiore semplicità nel mondo della Privacy scolastica.

Infatti in tutte le scuole di ogni ordine e grado vengono trattate quotidianamente numerose informazioni relative ai dati personali, in alcuni casi anche sensibili, degli studenti e delle loro famiglie e non sempre esse vengono tutelate con la giusta riservatezza.

Al tempo stesso determinate informazioni che possono o addirittura devono essere di pubblico dominio, vengo  tutelate in modo improprio.

Il Garante ha ritenuto, pertanto, necessario fornire alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di dati personali, promuovendo il rispetto e la tutela del diritto degli studenti alla riservatezza.

Il vademecum riprende alcune regole generali riguardanti la privacy nelle istituzioni scolastiche, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati.

Le scuole sono tenute a far conoscere, attraverso un’adeguata informativa, agli studenti e ai loro familiari, nel caso di minori, le modalità di utilizzazione dei loro dati personali, ad eccezione di quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla legge.

Le scuole pubbliche non sono tenute a richiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti.

Al contrario, le scuole private sono obbligate, per trattare i dati personali degli studenti, oltre a presentare un’informativa completa, a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati.

Anche in ambito scolastico, ogni persona ha il diritto di sapere se sono conservate informazioni che la riguardano, di accedervi per apprenderne il contenuto e di chiederne la rettifica se erronee.

Per poter accedere a tali dati ogni persona potrà rivolgersi direttamente al titolare del trattamento, che in questo caso specifico è rappresentato dalla scuola, anche tramite suoi incaricati o responsabili.

Nel caso in cui non si ottenga una risposta, o se essa non sia di fatto sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o direttamente al Garante.

Và però ricordato che l’accesso agli atti amministrativi non è regolamentato dal codice della privacy, né vigilato dal Garante, ma come indicato dalla Legge n. 241/90 “spetta alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscibilità degli atti”.

Il Garante ha ricordato che non commette violazione della privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe concernenti la loro vita personale o familiare.

Nel caso in cui gli elaborati vengano letti in classe, sta alla sensibilità di ciascun insegnante trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Naturalmente gli obblighi di riservatezza e di segreto d’ufficio restano completamente validi per quanto riguarda il corpo docente.

Il vademecum del Garante prosegue affrontano il tema della privacy con riferimento ai risultati scolastici, scrutini, tabelloni ed esami di stato.

Con il vademecum è stato evidenziato che “non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato”. Infatti, il regime relativo alla conoscibilità dei risultati degli esami di maturità è dettato dal Ministero dell’Istruzione.

Nel rispetto del principio di trasparenza, i risultati degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti.

Il Garante ha sottolineato, inoltre, la necessità di agire sempre con attenzione, in quanto non devono essere fornite informazioni sulla salute, o altri dati personali non pertinenti, degli studenti attraverso la pubblicazione dei risultati.

Il Garante ha fornito alcuni chiarimenti anche in merito al materiale audiovisivo, affermando che “non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante recite, saggi o gite scolastiche”.

Pertanto, tale documentazione può essere considerata materiale audiovisivo raccolto per fini personali o familiari, e quindi non destinato alla diffusione.

Và però prestata molta attenzione all’eventuale pubblicazione delle immagini o del materiale audiovisivo su Internet, e sui social network.

In tal caso diventa necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

In modo analogo possono essere gestire le riprese audio/video delle lezioni.

Infatti è possibile effettuare le registrazioni delle lezioni esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale.

Per ogni altro utilizzo o diffusione è necessario informare adeguatamente le persone coinvolte nelle registrazioni e successivamente ottenere il loro esplicito consenso.

Gli istituti scolastici, nell’ambito della loro autonomia, possono decidere di regolamentare diversamente o addirittura inibire l’utilizzo di apparecchi in grado di registrare sia a livello audio che video.

Il Garante ha fornito, inoltre, alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo di videofonini, apparecchi per la registrazione di suoni e/o immagini.

Tali strumenti possono essere utilizzati, se non diversamente indicato dalla normativa scolastica locale, esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro dignità e immagine.

Il Garante inoltre ha affermato che “non è possibile, in  ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso”.

Pertanto, deve essere prestata particolare attenzione nel divulgare tale materiale attraverso blog, social network, o mms.

Infine, il Garante ha fornito alcuni chiarimenti circa le modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all’interno delle scuole.

L’installazione di tali sistemi all’interno dell’ambiente scolastico deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza.

Solo in casi di stretta necessità le telecamere sono ammesse, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti.

Nel caso in cui le riprese riguardino l’esterno dell’edificio scolastico, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato.

Le immagini potranno essere conservate solo per brevi periodi e, inoltre, i cartelli che segnalano la presenza dei sistemi di videosorveglianza devono essere visibili anche di notte.

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