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Mobilità: è cessazione a tutti gli effetti anche per la Corte dei Conti sezioni riunite


Corte dei Conti, Sez. Riunite, Delibera n. 59 del 6 dicembre
di Federica Caponi

I comuni non soggetti al patto di stabilità interno possono considerare, ai sensi dell’art. 1, comma 562 della Finanziaria 2007, nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente, anche quelle derivanti da trasferimenti per mobilità volontaria, disposte ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. n. 165/01.

Lo hanno chiarito le sezioni riunite della corte dei conti, cui si erano rivolti i giudici contabili della Regione Sardegna (Deliberazione n. 70/10), rispondendo ad un comune che aveva chiesto se fosse corretto, ai sensi dell’art. 1, comma 562 della Finanziaria 2007, considerare cessazione anche la mobilità.

La Corte dei conti Sardegna aveva ritenuto che anche la mobilità dovesse essere considerata cessazione, ma in merito a tale questione vi erano state pronunce discordanti delle diverse Sezioni regionali e pertanto era stato chiesto un definitivo chiarimento.

Le sezioni riunite hanno preliminarmente ricordato che negli ultimi anni le leggi finanziarie hanno previsto per alcuni enti un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre per altri non hanno disposto limitazioni.

In particolare, come chiarito anche dalla Funzione pubblica nella Circolare n. 4/08, “debbono ritenersi soggette a regime limitativo le amministrazioni indicate nel comma 523 dell’art. 1 della citata Finanziaria 2007” (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, di cui agli artt. 62, 63 e 64 del Dlgs. n. 300/99, gli enti pubblici non economici e gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del Dlgs. n. 165/01 e gli enti di ricerca) e gli enti locali non assoggettati al patto di stabilità proprio per la formulazione del citato comma 562.

Mentre per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità interno il comma 557 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 ha indicato il solo obiettivo della riduzione della spesa per il personale, abrogando espressamente, tra le altre, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 98, della Legge n. 311/04, sui vincoli assunzionali.

I giudici contabili hanno precisato che per gli enti non assoggettati al patto è necessario distinguere le ipotesi in cui il trasferimento per mobilità avvenga verso:

In entrambi i casi, gli enti non assoggettati al patto possono sostituire il personale trasferito per mobilità, cambia soltanto la procedura:

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