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Affidamenti in house: gli ultimi pareri dell’Antitrust


di Giulia Rizza

L’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato ha ricevuto negli ultimi mesi alcune richieste di parere da parte di Enti Locali in merito all’affidamento di alcuni servizi pubblici, secondo il modulo organizzativo dell’in house providing.

L’art. 23-bis, comma 4, del Dl. n. 112/08, prevede che gli Enti Locali possano affidare la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica, in deroga alla regola generale dell’affidamento tramite gara, in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che impediscono il ricorso al mercato.

Tuttavia, gli Enti devono motivare tale scelta attraverso un’analisi di mercato e chiedere un parere preventivo all’Antitrust.

Di seguito riportiamo i più significativi pareri forniti dall’Autorità negli ultimi mesi.

Servizi scolastici (AS764)

L’Antitrust ha dato risposta negativa alla richiesta di parere in merito all’affidamento diretto di alcuni servizi scolastici.

L’Autorità ha ritenuto di non dover provvedere in merito alla richiesta avente ad oggetto il servizio di mensa scolastica e il servizio di gestione fieristica,  in quanto secondo l’Authority non sarebbero riconducibili alla categoria dei servizi pubblici di rilevanza economica.

Relativamente al servizio di trasporto scolastico, l’Antitrust ha osservato come manchi uno dei requisiti fondamentali per la configurabilità dell’affidamento in house e cioè la prevalenza dell’attività oggetto di affidamento nei confronti dell’Ente pubblico affidante.

Infatti, la natura e l’ampiezza delle attività, ricomprese nell’oggetto sociale dell’affidataria, sono tali da pregiudicare il controllo dell’Ente locale sull’impresa beneficiaria.

L’Autorità ha inoltre osservato come, nel caso di specie, l’Amministrazione non abbia dimostrato la sussistenza delle peculiarità economico-ambientali che consentono l’affidamento diretto dei servizi, in deroga al principio generale di affidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

L’Amministrazione non ha infatti fornito elementi utili per valutare l’efficacia e l’utilità del mancato ricorso al mercato, limitandosi ad affermare che “la gestione di queste tipologie di servizi attraverso una propria società è sicuramente la scelta ottimale in quanto risponde meglio alle esigenze della popolazione e si è a più diretto contatto con i bisogni degli utenti” e che “essendo servizi prevalentemente in perdita per caratteristiche proprie del servizio e per vincoli di fissazione tariffaria da parte del Comune, non sono sicuramente servizi appetibili per il mercato”.

Permessi Ztl (AS768)

L’Antitrust ha dato risposta negativa alla richiesta presentata in merito all’affidamento del servizio di rilascio di permessi per la Ztl.

Tale servizio, infatti, non risulta essere riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all’art. 23-bis del Dl. n. 112/08, in quanto meramente strumentale alle esigenze della P.A. e quindi non finalizzato a soddisfare in via primaria esigenze della collettività.

Servizio di igiene ambientale (AS769)

L’Autorità ha rilasciato parere negativo, a causa della mancanza dei requisiti per la configurabilità stessa dell’affidamento in house.

In particolare, la circostanza che la società affidataria svolga svariate ed eterogenee attività, quali la produzione e distribuzione di energia elettrica, la gestione del trasporto pubblico locale, nonché la possibilità di affidare a terzi parte dei servizi, lascia presumere un’evidente vocazione commerciale della stessa, tale da inficiare il requisito della prevalenza dell’attività oggetto di affidamento nei confronti dell’ente pubblico affidante.

A prescindere da tali considerazioni, l’Antitrust ha sottolineato come l’Ente non abbia dimostrato la sussistenza delle condizioni che consentono l’affidamento diretto dei servizi.

La P.A., infatti, ha semplicemente fatto presente come il costo del servizio offerto dalla società fosse inferiore a quello ottenibile in caso di gara.

L’Autorità ha ribadito come tale constatazione, senza la fornitura di altri dati convincenti, non sia in grado di giustificare l’affidamento in house, anche se il costo del servizio può rappresentare una variabile chiave nella procedura competitiva.

Servizi socio-assistenziali (AS770)

L’Antitrust ha emesso parere negativo, a causa della mancanza dei requisiti fondamentali di configurabilità dell’affidamento, ai sensi dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08.

Anche in questo caso, la circostanza che la società svolga attività eterogenee, come la gestione di asili e beni culturali, il servizio lavanderia, i servizi scolastici e di illuminazione votiva, è sintomo di un’ampia vocazione commerciale, che non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell’attività oggetto di affidamento nei confronti dell’Ente affidante.

L’Autorità si è poi soffermata sul fatto che, nel caso di specie, l’affidamento di più servizi alla medesima società sia stato deliberato dall’Ente, senza indire apposita gara.

Ciò contrasta con l’art. 23 bis del Dl. n. 112/08, a norma del quale l’affidamento simultaneo deve avvenire mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica e soltanto se viene provato il vantaggio economico di tale scelta.

Il Comune, inoltre, non è stato in grado di dimostrare la sussistenza delle peculiarità che non consentono un efficace ricorso al mercato, limitandosi ad evidenziare le proprie difficoltà a procedere ad un’analisi comparativa dei costi dei servizi oggetto di affidamento presso altri enti.

Servizi cimiteriali (AS771)

L’Autorità ha rilasciato parere negativo in merito alla richiesta di un Ente di affidare la gestione dei servizi cimiteriali direttamente alla propria partecipata.

Come nei precedenti pareri, l’ampiezza delle tipologie di servizi rientranti nell’oggetto sociale, nonché la possibilità di procedere all’assunzione di partecipazioni in altre società ed enti, secondo l’Antitrust conferisce alla società affidataria la possibilità di effettuare investimenti in settori diversi da quelli rilevanti per l’Ente pubblico conferente.

Tutto ciò fa venir meno il requisito fondamentale della prevalenza dell’attività nei confronti dell’Ente pubblico affidante.

Inoltre, non sono state rispettate le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08, non essendo stato giustificato il mancato ricorso al mercato.

L’Amministrazione ha infatti semplicemente affermato una generica convenienza all’affidamento in house del servizio, senza evidenziare alcuna peculiarità che renderebbe inefficace il ricorso alla procedura competitiva.

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