Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Pagamenti P.A.: emanata la norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici


Art. 3 Legge n. 136/10
di Giulia Rizza

L’art. 3 della Legge n. 136/10, pubblicata su G.U. n. 196/10 ed entrata in vigore il 7 settembre scorso, ha introdotto nel nostro ordinamento, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali negli appalti, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

I soggetti che a qualsiasi titolo sono interessati ai lavori, servizi e forniture pubblici dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali , aperti presso banche o le Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

L’obbligo di costituzione di un conto corrente dedicato scatta in caso di:

  • appalti, conseguenti all’aggiudicazione di gara mediante procedure aperte o ristrette, nonché ad aggiudicazioni mediante procedure negoziate, dirette o precedute da gara informale;
  • cottimi fiduciari, conseguenti all’affidamento mediante procedure in economia;
  • subappalti, quando correlati ad appalti pubblici di lavori, servizi o forniture;
  • subforniture entro il 2%, quando correlate ad appalti pubblici di lavori, servizi o forniture;
  • contratti relativi a piccole forniture o a servizi di importo limitato, formalizzati a seguito di procedure in economia.

La normativa trova applicazione in caso di contratti per lavori, servizi o forniture pubblici formalizzati da:

  • amministrazioni pubbliche;
  • organismi di diritto pubblico;
  • privati che affidano appalti pubblici [art. 32, comma 1, lettere d) e) e g) del D.lgs. n. 163/06]

La norma in commento ha individuato i soggetti obbligati all’utilizzo di conti correnti bancari e postali dedicati, correlandoli alla c.d. “filiera delle imprese”, coloro cioè che siano interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Il vincolo riguarda anche quei lavoratori autonomi che intrattengono rapporti diretti con le P.A., nel caso in cui la formalizzazione della prestazione si concretizzi mediante un contratto di appalto o di cottimo fiduciario.

La Legge n. 136/10 non chiarisce la portata applicativa in termini temporali, tanto da determinare una sostanziale incertezza circa i contratti di appalto ed i rapporti di finanziamento in essere al 7 settembre 2010.

In una nota del Viminale del 9 settembre è stato precisato che la normativa si applica ai contratti sottoscritti dopo il 7 settembre, in netto contrasto con le indicazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che sosteneva la piena retroattività della norma.

Attualmente è al vaglio dell’esecutivo un disegno di legge che, in sostituzione del regolamento attuativo inizialmente previsto, dovrebbe dettare le indicazioni più urgenti circa l’applicazione della nuova normativa sulla tracciabilità degli appalti pubblici.

Nella bozza di disegno di legge, che dovrebbe essere definitivamente adottata nei prossimi giorni, è stata prevista l’immediata applicazione della nuova normativa ai contratti firmati dopo il 7 settembre e la sospensione per sei mesi della tracciabilità per i contratti firmati prima dell’entrata in vigore della legge, riconoscendone così la piena retroattività.

Sono inoltre stati ammessi, oltre al bonifico, tutti gli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, quali assegni e ricevute bancarie.

Il testo in discussione dovrebbe chiarire soprattutto il significato di “conto corrente dedicato”.

La legge, infatti, ha previsto che tutti i pagamenti relativi ai compensi di dipendenti, consulenti e fornitori, dovranno essere effettuati utilizzando conti correnti dedicati, ad eccezione dei pagamenti ad enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi e quelli riguardanti tributi.

In tale ultimo caso, i pagamenti potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, documentando la spesa.

Altra deroga è stata prevista per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a € 500, per cui potranno essere utilizzati strumenti diversi dal bonifico (quali ad esempio le carte di credito), fermo restando il divieto assoluto di utilizzo del contante e l’obbligo di documentare le spese.

Il tenore letterario della disposizione sembrerebbe indicare che ad ogni appalto dovrebbe corrispondere un apposito conto corrente dedicato, situazione concretamente impossibile da gestire.

La bozza in discussione dovrebbe prevedere che il conto corrente dedicato sia uno strumento di controllo dei flussi finanziari, da segnalare alla stazione appaltante, su cui potrà appoggiare più di un appalto.

In attesa dei chiarimenti necessari, è opportuno evidenziare che l’art. 3 della Legge n. 136/10 ha definito in modo dettagliato:

  • le modalità di effettuazione dei movimenti finanziari;
  • gli elementi che devono essere messi a disposizione dei soggetti appaltatori o affidatari dalla stazione appaltante per una precisa identificazione della transazione in rapporto alla commessa pubblica;
  • gli elementi necessari per garantire la piena responsabilizzazione dei soggetti appaltatori o affidatari di commesse pubbliche, nonché concessionari o destinatari di finanziamenti pubblici in relazione alla soddisfazione degli adempimenti inerenti il riconoscimento dei movimenti finanziari.

La norma ha previsto l’istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (Sua) in grado di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (Cup) relativo all’investimento pubblico.

Il Cup, ove non sia stato comunicato in precedenza ovvero non sia stato possibile desumerlo dagli atti di gara o dal contratto, dovrà essere richiesto alla stazione appaltante.

La P.A. lo dovrà richiedere alla struttura di supporto Cup, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La risposta dovrà essere fornita tempestivamente, in quanto la mancata disponibilità dei riferimenti impedirà all’appaltatore, affidatario, concessionario o destinatario di finanziamenti di poter gestire ogni operazione finanziaria relativa alla commessa.

Il Cup, infatti, dovrà essere indicato, non soltanto nel pagamento della P.A. all’affidatario, ma anche nei pagamenti che questo realizzerà a favore di dipendenti, fornitori e consulenti.

Dubbi potrebbero sorgere circa l’obbligatorietà o meno di indicare il Cup in ogni singola busta paga.

Gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario, quali gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (entro sette giorni dalla loro accensione), le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, sarà necessario precisare tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 6 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

Il comma 8 della norma in commento ha previsto che la stazione appaltante dovrà inserire nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, a pena di nullità, un’apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto dovrà essere munito, inoltre, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane Spa.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avrà notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti, dovrà procedere all’immediata risoluzione del contratto, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura.

Il comma 9 ha previsto che la stazione appaltante debba verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati a lavori, servizi e forniture sia inserita, a pena di nullità, l’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’art. 6 della Legge n. 136/10 ha individuato le sanzioni applicabili nel caso in cui gli obblighi di tracciabilità non siano rispettati.

Nel caso in cui per le transazioni non siano stati utilizzati conti correnti bancari o di Poste italiane Spa, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione stessa.

Se tali transazioni non saranno state effettuate avvalendosi di conti dedicati, a carico del soggetto inadempiente è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione stessa.

Stessa sanzione si applicherà anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del Cup.

Infine, l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni