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Passaggio con semaforo rosso: occorre la contestazione immediata dei vigili perché le fotografie di accertamento non bastano


Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sent. n. 27414/09
di Chiara Zaccagnini

Può essere annullata la multa per passaggio con semaforo rosso se manca la contestazione immediata dell’infrazione.
Le fotografie degli apparecchi di controllo non sono sufficienti per sanzionare l’automobilista, in quanto è necessaria la presenza degli agenti.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, nella Sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un Comune avverso la decisione del Giudice di pace, che aveva annullato una multa per passaggio con semaforo rosso.

Il Giudice di pace, a seguito del ricorso presentato da un cittadino avverso la contestazione della violazione dell’art. 146 C.d.S., aveva annullato il relativo verbale che contestava l’attraversamento con semaforo rosso, in quanto non conforme alla disposizione ministeriale, secondo la quale, per ogni infrazione, devono essere scattate dal dispositivo FTR due fotogrammi, uno all’atto del superamento della linea di arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova al centro dell’intersezione controllata.

Dalle fotografie fornite dal Comune risultava che l’auto sanzionata era stata fotografata all’atto del superamento della linea d’arresto, ma non a seguito del superamento della stessa.

Tale decisione era stata appellata dal Comune, che lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 “Intenzione dei contraenti” e 1363 “Interpretazione complessiva delle clausole” C.C. in relazione all’art. 2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 1129/04, con il quale era stato approvato il dispositivo FTR, “Documentatore fotografico di infrazione“.

Nel caso di specie era emerso che al momento dell’infrazione non era presente alcun accertatore sul posto e nessun agente era impegnato nel funzionamento dell’apparecchio, fotodocumentatore.

La Cassazione ha ribadito che nel caso di incroci con luce semaforica rossa, non ricorrono le condizioni per la contestazione differita dell’infrazione, rilevata da apparecchiatura fotografica.

È necessaria la presenza degli agenti sul posto per l’immediata contestazione, anche per rispondere alle possibili situazioni che l’illegittimo impiego dell’incrocio possa generare.

Al contrario, secondo la Cassazione, è consentita la contestazione differita solo in caso di rilevamento della velocità mediante apparecchiature tipo autovelox (Cassazione n. 171/10).

I Giudici hanno chiarito che il contesto in cui avviene il passaggio con semaforo rosso deve essere verificato dalla presenza fisica di un agente, perché tale infrazione può avvenire anche per motivi non illegittimi.

La Corte di Cassazione ha così rigettato il ricorso, ritenendo illegittimo il verbale per passaggio con semaforo rosso, emerso senza rispettare l’obbligo della contestazione immediata dovuta all’assenza degli agenti sul posto.

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