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Giunta comunale: illegittimo il Decreto del Sindaco che nomini solo assessori uomini


Tar Puglia, Sez. I, Sent. n. 792/09
di Chiara Zaccagnini

Deve essere assicurata la presenza in Giunta di assessori di entrambi i sessi, non risultando sufficiente un semplice sforzo teso a raggiungere tale risultato, trattandosi di un obbligazione di risultato e non di diligenza.

Questo è quanto ha affermato il Tar nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da alcune esponenti politiche avverso il Decreto del Sindaco di nomina della Giunta.

Nel caso di specie, il Sindaco con proprio Decreto aveva nominato la Giunta, composta da soli uomini.

A seguito di tali incarichi alcune interessate hanno presentato ricorso avanti al Tar per ottenere l’annullamento del Decreto sindacale.

Nello Statuto comunale era esplicitamente previsto che “il vicesindaco e gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta”.

In tal senso si era già espresso il Tar Puglia, Lecce, Sez. I, ord. 23 settembre 2009 n. 740, il quale affermava l’obbligo di assicurare la presenza in Giunta di assessori di entrambi i sessi, non risultando sufficiente un semplice sforzo per ottenere tale scopo.

Secondo il Tar, sebbene due componenti del Consiglio di sesso femminile avessero rifiutato di rivestire tale ruolo, il Sindaco avrebbe dovuto reperire all’esterno soggetti idonei a ricoprire tale ruolo, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.

In conclusione, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, annullando il Decreto di nomina della Giunta e obbligando il Sindaco a procedere all’integrazione della stessa entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza.

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