TAR Lazio, Sez. III quater, Sentenza n. 11093/08
di Federica Caponi
E’ legittimo l’affidamento diretto di servizi pubblici ad una cooperativa sociale se l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia comunitaria.
In caso contrario, non vigendo la deroga alle regole di evidenza pubblica, gli Enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, sono vincolati al rispetto dell’obbligo di confronto concorrenziale per l’individuazione del soggetto cui affidare lo svolgimento dei servizi.
E’ questo l’importante principio sancito dal Tar Lazio, nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una cooperativa avverso gli atti con i quali l’Inail aveva affidato direttamente il servizio di informazione e consulenza per la disabilità, ad una cooperativa sociale, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/91.
Nel caso di specie l’Inail aveva affidato direttamente ad una cooperativa sociale la concessione di un servizio pubblico per un importo di circa € 200.000 e, quindi, tale da poter essere ricondotto alla disciplina dell’art. 5 della Legge n. 381/91, che consente l’esenzione dalla procedura di gara ad evidenza pubblica.
Successivamente, però, l’Istituto aveva affidato di nuovo lo stesso servizio alla medesima cooperativa per un’ulteriore fase di sperimentazione “allo scopo di evitare soluzione di continuità nell’offerta del servizio”, per un importo sopra la soglia comunitaria. Leggi il resto di questo articolo »
